Art. 8.
(Capacità tecniche dei concorrenti)

      1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:

          a) l'elenco dei principali appalti per l'acquisizione di dispositivi o di sistemi aggiudicati durante gli ultimi tre anni, con i rispettivi importi, data e destinatario. Se trattasi di destinatari quali amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni

 

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o dagli enti medesimi; se trattasi di destinatari privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non è possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

          b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità e la sicurezza finale dei prodotti, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

          c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici incaricati dei controlli di qualità e di sicurezza dei prodotti;

          d) i campioni o le descrizioni dei prodotti offerti, la cui autenticità è certificabile a richiesta del committente;

          e) il controllo effettuato dal committente o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da acquisire sono di particolare complessità; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio, di programmazione e di ricerca dell'impresa concorrente, nonché sulle misure da questa utilizzate per controllare la qualità e la sicurezza dei prodotti.

      2. Nel bando di gara e nelle lettere di invito il committente deve precisare quali dei documenti di cui al comma 1 devono essere presentati o dimostrati.
      3. Le informazioni di cui al comma 1 non possono andare oltre l'oggetto dell'acquisizione e il committente deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.